Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche: agevolazioni e regole

Il Bonus barriere architettoni è gestito dall'Agenzia delle Entrate e concede una detrazione fiscale del 75%

Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche offre, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute per interventi su edifici esistenti. Questa detrazione, suddivisa in cinque quote annuali di pari importo, varia da un massimo di 30.000 a 50.000 euro, a seconda della tipologia dell'edificio su cui vengono effettuati i lavori. Ma come e quando è possibile effettuare questi interventi nei condomini? Ecco le spiegazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
 
Applicazione del Bonus in Condominio
 
Un lettore di Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto se sia possibile usufruire del bonus del 75% per l’installazione di un ascensore in un nuovo condominio, dove il costruttore ha predisposto solo il vano ascensore. In particolare, ha chiesto chiarimenti sulla durata della detrazione e sulla possibilità di cedere il credito.
 
Requisiti per Beneficiare della Detrazione
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 75% per interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è disponibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Le modalità di pagamento seguono quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir).
 
 Interventi Ammissibili
 
La detrazione è applicabile solo agli interventi su edifici già esistenti e deve riguardare esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
 
Limiti di Spesa
 
L'importo massimo delle spese detraibili varia in base alla tipologia dell'edificio:
- *50.000 euro* per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
- *40.000 euro* per unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità.
- *30.000 euro* per unità immobiliari in edifici con più di otto unità.
 
Cessione del Credito e Sconto in Fattura
 
Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per questa tipologia di interventi.

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