Chiariamo se e quando l’usufruttuario può concedere in locazione un immobile, con i limiti previsti dal Codice Civile
L'usufrutto è un diritto reale che consente a una persona, l'usufruttuario, di godere di un bene altrui traendone le utilità, nel rispetto della sua destinazione economica. In ambito immobiliare, ciò significa che l'usufruttuario può abitare l'immobile o, in alternativa, concederlo in locazione a terzi, salvo diverse disposizioni contrattuali.
Secondo l'articolo 999 del Codice Civile, l'usufruttuario ha la facoltà di locare l'immobile, ma con alcune condizioni:
•Forma del contratto: la locazione deve essere formalizzata tramite un atto notarile o una scrittura privata con data certa, antecedente alla cessazione dell'usufrutto. Questo garantisce che, al termine dell'usufrutto, il conduttore possa continuare a godere dell'immobile fino alla scadenza del contratto, nei limiti previsti dalla legge.
•Durata della locazione: se l'usufrutto è a tempo indeterminato o legato alla vita dell'usufruttuario, la locazione non può estendersi oltre i cinque anni successivi alla cessazione dell'usufrutto.
È importante notare che il contratto di usufrutto può prevedere specifiche clausole che limitano o regolano la possibilità di affittare l'immobile. Ad esempio, potrebbe essere richiesto il consenso del nudo proprietario prima di procedere con una locazione. In assenza di tali restrizioni contrattuali, l'usufruttuario è libero di affittare l'immobile, rispettando le condizioni legali sopra menzionate