a cura della commercialista Angela Mutalipassi
La prima comparsa del credito d’imposta ai tempi del coronavirus si ha nell’art. 65, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, decreto nel quale sono contenute misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetto decreto “Cura Italia”). Tale decreto con il suddetto articolo riconosce solo ed esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra le attività identificate essenziali, per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del sessanta per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. In questo modo lo Stato vuole riconoscere un parziale ristoro dei costi sostenuti per quelle attività costrette alla chiusura. Cosa significa credito di imposta? Come se ne può usufruire?
Il credito d’imposta è l’importo, in questo caso calcolato applicando il sessanta per cento al canone di fitto pagato nel mese di marzo 2020, con cui lo Stato permette di compensare le altre imposte e contributi. Possiamo usufruire di tale credito a partire dal 25/03/2020 tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici della agenzia delle entrate con il codice tributo “6914”.
Al seguito del sussistere dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e quindi per un prolungamento delle misure di sostegno ad imprese e famiglie viene emanato un nuovo decreto cosiddetto DECRETO “RILANCIO” (DL 34/2020) nel quale all’art. 28 il credito d’imposta sulle locazioni riappare con una nuova e diversa formulazione.
La nuova disposizione oltre a destinare tale bonus potenzialmente a tre mensilità e non solo al mese di marzo, ne amplia anche la platea degli immobili, i quali come unico requisito devono avere quello di non essere a scopo abitativo quindi tale bonus spetterà non solo a negozi, ma anche ad uffici, capannoni, laboratori ecc..
Il nuovo credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle strutture alberghiere per le quali non esiste tale soglia. Inoltre tale credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’ imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio ad eccezione delle strutture alberghiere, dove i mesi di riferimento riguardano aprile, maggio e giugno. In ogni caso ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo precedente.
Ai sensi dell’art. 122 DL 34/2020 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari di tali crediti d’ imposta oltre all’ utilizzo diretto, possono optare per la cessione, degli stessi ad altri soggetti.